Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a complessivi 6.441.200 euro, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 347, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, pari a 4.771.200 euro e con un nuovo stanziamento di bilancio pari a 1.670.000 euro.
      2. Al restante onere di cui al comma 1, pari a 1.670.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.